Art. 9

Collegio dei revisori

In vigore dal 31 mar 2000
1. Il collegio dei revisori è composto nel modo seguente: a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) un revisore effettivo, ed uno supplente designati dal Ministro peri beni e le attività culturali; c) un revisore effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. I componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Per la validità delle sedute del collegio è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. 4. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
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