Art. 10

Direttore del Museo

In vigore dal 31 mar 2000
1. Il direttore del Museo nominato ai sensi dell', comma 3, della legge n. 62 del 1999, sovrintende alla organizzazione, alla gestione dei servizi del Museo, coordinando le attività scientifiche, tecniche e amministrative secondo le linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e predispone il regolamento di funzionamento del Museo di cui all'. 2. Il direttore del Museo dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, è collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
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