Art. 11

Indennità di carica e incompatibilità

In vigore dal 31 mar 2000
1. Al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e al direttore del Museo sono attribuite indennità di carica determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il presidente, il direttore del Museo e i componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:2000-01-05;59#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo