Art. 11
Indennità di carica e incompatibilità
In vigore dal 31 mar 2000
1. Al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e al direttore del Museo sono attribuite indennità di carica determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il presidente, il direttore del Museo e i componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:2000-01-05;59#art-11