Art. 9
9 / 13Collegio dei revisori
In vigore dal 31 mar 2000
1. Il collegio dei revisori è composto nel modo seguente:
a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) un revisore effettivo, ed uno supplente designati dal Ministro peri beni e le attività culturali;
c) un revisore effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Per la validità delle sedute del collegio è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:2000-01-05;59#art-9