Art. 7
In vigore dal 16 mar 2000
1. I soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del suindicato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, conservano la documentazione prevista negli articoli precedenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per dieci anni dalla data di presentazione della richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 dicembre 1999
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 142
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
"5. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all':
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
"1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista degli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria".
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati):
"4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
a)-b) (Omissis);
c) l'elenco degli Stati di cui all', comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni".
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239:
"5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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