Art. 5
In vigore dal 16 mar 2000
1. I soggetti non residenti di cui all' che sottoscrivono o acquistano quote o azioni di organismi di investimento collettivo di diritto italiano esenti da imposta sostitutiva sul risultato della gestione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, presentano all'atto della sottoscrizione o dell'acquisto delle quote o azioni e del riscatto alla società di gestione del fondo comune o alla SICAV una dichiarazione contenente i dati indicati nell', comma 1, lettere da a) a e), nonché un'attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove il soggetto risiede dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.
2. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.
3. In caso di cessione di quote o azioni di cui al comma 1 i soggetti che acquistano le suddette quote o azioni chiedono, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione previsto dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente, tenuto ai sensi dell'articolo 2022 del codice civile.
4. La società di gestione o la SICAV trasmettono alla banca depositaria i dati e le notizie contenuti nella documentazione prevista dal comma 1, anteriormente alla distribuzione dei proventi nonché al riscatto delle quote o azioni.
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