Art. 6

In vigore dal 16 mar 2000
1. Qualora il soggetto non residente abbia presentato il modello di attestazione adottato per la procedura stabilita dall' del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, nella richiesta di pagamento prevista dall' possono essere omessi i dati indicati nel comma 1 del medesimo articolo, lettere da a) a e). Alla richiesta si allega, in ogni caso, l'attestazione circa il deposito dei titoli di cui all'. 2. Nel caso di quote o azioni indicate dall', il modello di attestazione di cui al comma 1 è utilizzato dal beneficiario dei proventi in sostituzione della documentazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. 3. Il beneficiario dei proventi è tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ogni circostanza che osti all'applicazione del pagamento della somma del 15 per cento o del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.
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