Art. 3
In vigore dal 16 mar 2000
1. Ai fini della determinazione dei proventi conseguiti in relazione ad azioni o quote sottoscritte o acquistate anteriormente al 1o luglio 1998, il valore medio ponderato si assume moltiplicando il numero delle quote o azioni possedute alla predetta data per il valore della quota o azione rilevato dai prospetti periodici alla medesima data.
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