Art. 12
Impedimento ad espletare l'incarico
In vigore dal 28 gen 2000
1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi della sede di servizio e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-11-08;518#art-12