Art. 10

Preferenze a parità di condizioni

In vigore dal 28 gen 2000
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli , a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.
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