Art. 9

Ordine di nomina in indirizzi particolari

In vigore dal 28 gen 2000
1. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal presidente da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto la medesima sperimentazione. 2. Le nomine dei presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo", sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali: a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora o servizio; c) al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; d) d'ufficio, su tutte le altre sedi. 3. Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali: a) nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; b) d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze; c) nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio; e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; f) d'ufficio, su tutte le altre sedi. 4. L'assegnazione degli aspiranti, anziché nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 2 e 3. 5. Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese e spagnola funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.
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