Art. 15
Divieti di nomina
In vigore dal 28 gen 2000
1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola;
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni;
d) aspettativa o distacco sindacale.
2. Parimenti, non si da luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-11-08;518#art-15