Art. 3
In vigore dal 22 dic 1999
1. La provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli, ovvero soltanto per le prime due operazioni in caso di vendita ai sensi del comma 4 dell', nonché i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati delle singole tipologie di materiali recuperabili. La tariffa è determinata, distintamente per le ipotesi di conferimento di cui agli , sulla base di criteri forfettari correlati alla categoria di appartenenza e al valore medio di mercato del veicolo.
2. L'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessonario della stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 1999
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 3 Interno, foglio n. 71
Storico versioni
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