Art. 3
3 / 3In vigore dal 22 dic 1999
1. La provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli, ovvero soltanto per le prime due operazioni in caso di vendita ai sensi del comma 4 dell', nonché i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati delle singole tipologie di materiali recuperabili. La tariffa è determinata, distintamente per le ipotesi di conferimento di cui agli , sulla base di criteri forfettari correlati alla categoria di appartenenza e al valore medio di mercato del veicolo.
2. L'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessonario della stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 1999
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 3 Interno, foglio n. 71
Storico versioni
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