Art. 1
In vigore dal 22 dic 1999
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi";
Considerato che l'articolo 46 del suddetto decreto legislativo demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, la determinazione dei casi e delle procedure di conferimento, ai centri di raccolta previsti dallo stesso articolo, dei veicoli a motore o dei rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 maggio 1999;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 42-10/A-41 del 5 luglio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorchè rinvengonosu aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.
3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.
Storico versioni
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