Art. 2
In vigore dal 22 dic 1999
1. Gli organi di polizia di cui al comma 1 dell', allorchè accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell', dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.
2. Delle circostanze del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento, l'organo di polizia riferisce al sindaco ai sensi è per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile.
3. Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo a del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.
4. Trascorso il termine indicato nell'articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell'.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l'effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe.
Storico versioni
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