Art. 4
Norme procedurali
In vigore dal 5 feb 2000
1. La richiesta di concessione della garanzia statale sulle cessioni di credito di cui all', lettera b), è presentata dal cessionario all'ufficio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di qui in avanti Ministero dell'industria), competente in materia di vigilanza sulle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria. Alla richiesta sono allegati:
a) copia del contratto di cessione del credito;
b) copia dei documenti probatori del credito;
c) dichiarazione del cedente sul possesso dei requisiti per l'accesso alla garanzia, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministero dell'industria, acquisita dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria debitrice la dichiarazione di riconoscimento del credito e di accettazione della cessione, completa l'istruttoria in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla garanzia di cui agli , e ne comunica l'esito al Ministero del tesoro, trasmettendo l'istanza e la documentazione ad essa allegata.
3. Qualora riscontri l'insussistenza di uno dei requisiti di cui agli , per la concessione della garanzia, il Ministero dell'industria ne dà comunicazione al cedente ed al cessionario assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per le eventuali integrazioni e controdeduzioni.
4. La comunicazione di cui al comma 3 sospende il decorso del termine di cui al comma 2 fino alla data di ricevimento delle integrazioni e/o controdeduzioni del cessionario.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero del tesoro, verificata la documentazione acquisita, comunica al cessionario, al cedente ed al Ministero dell'industria il provvedimento di concessione, ovvero di diniego della garanzia.
6. Resa operante, mediante il pagamento, la garanzia statale, il Ministero del tesoro notifica il relativo decreto al commissario dell'impresa debitrice. A seguito della notifica, il Ministero del tesoro è insinuato senza ulteriori formalità nel passivo della procedura, nella stessa collocazione del creditore originario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 ottobre 1999
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-10-19;533#art-4