Art. 2
Contratto di cessione
In vigore dal 5 feb 2000
1. Il contratto di cessione deve contenere:
a) il valore nominale del credito ceduto comprensivo degli interessi legali maturati per un importo non superiore alla soglia de minimis;
b) eventuali accessori al credito ceduto;
c) il corrispettivo pattuito per la cessione, tenuto conto dell'esistenza della garanzia statale;
d) espressa esclusione di qualsiasi forma di garanzia del cedente;
e) eventuali modalità della cessione.
2. Il contratto non deve essere sottoposto ad alcuna condizione se non a quella della concessione della garanzia di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-10-19;533#art-2