Art. 2

Contratto di cessione

In vigore dal 5 feb 2000
1. Il contratto di cessione deve contenere: a) il valore nominale del credito ceduto comprensivo degli interessi legali maturati per un importo non superiore alla soglia de minimis; b) eventuali accessori al credito ceduto; c) il corrispettivo pattuito per la cessione, tenuto conto dell'esistenza della garanzia statale; d) espressa esclusione di qualsiasi forma di garanzia del cedente; e) eventuali modalità della cessione. 2. Il contratto non deve essere sottoposto ad alcuna condizione se non a quella della concessione della garanzia di cui all'.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-10-19;533#art-2

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