Art. 3

Concessione, durata ed operatività della garanzia

In vigore dal 5 feb 2000
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di qui in avanti Ministero del tesoro), concede, nei limiti di disponibilità del plafond di cui all'articolo 2-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95, la garanzia prevista dall', comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274, avente ad oggetto i crediti di cui all', comma 1, lettera b). 2. La garanzia è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, a fronte di cessioni anche parziali di crediti. 3. La garanzia copre il valore nominale del credito ceduto e gli interessi legali maturati alla data della cessione. 4. La garanzia ha la durata di due anni dalla data di concessione. Durante tale periodo il cessionario assicura la conservazione del credito e degli accessori, nell'interesse del Ministero del tesoro. La garanzia si estingue nel caso di pagamento del credito da parte del debitore; nel caso di pagamento parziale del credito, la garanzia permane, limitatamente alla quota del credito rimasta insoddisfatta. 5. Nel caso in cui, allo scadere dei due anni dalla data del provvedimento di concessione della garanzia, il credito non sia stato integralmente soddisfatto, il cessionario, nel termine di due mesi, può richiedere che sia resa operante la garanzia, senza obbligo di preventiva escussione del debitore. 6. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, il Ministero del tesoro provvede al pagamento dell'importo non corrisposto dall'impresa debitrice. A seguito del pagamento, il tesoro è surrogato nei diritti del cessionario ai sensi dell'articolo 1203, numero 3, del codice civile e concorre alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice.
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