Art. 1
Ambito di applicazione e requisiti per la concessione della garanzia
In vigore dal 5 feb 2000
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
Visto l', comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274, che prevede la concessione di garanzia del Tesoro, nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di qui in avanti: legge 3 aprile 1979, n. 95), a fronte delle cessioni dei crediti in prededuzione maturati ai sensi dell'articolo 111, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di qui in avanti L.F.), vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni anteriori l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274, demandando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di un decreto che disciplini le condizioni e le modalità di attuazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. 17691 R3C/79 del 7 settembre 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione e requisiti per la concessione della garanzia
1. Agli effetti del presente regolamento:
a) le imprese cedenti sono quelle imprese che cedono i crediti vantati nei confronti delle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95. Esse devono essere costituite alla data di cessione del credito, come impresa commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed appartenere a settori che non sono oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato;
b) i crediti oggetto della cessione, anche parziale, sono i crediti certi liquidi ed esigibili compresi gli accessori, vantati in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, numero 1), L.F., nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali la predetta autorizzazione è cessata nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-10-19;533#art-1