Art. 6

Marcatura

In vigore dal 17 nov 1999
1. Ogni segnale di soccorso deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e leggibile con le seguenti indicazioni: nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore; nome o sigla del modello; istruzioni d'impiego anche in lingua italiana; data di fabbricazione; estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.
Storico versioni

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