Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 17 nov 1999
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti segnali di soccorso, destinati esclusivamente alle unità da diporto:
a) razzi a paracadute;
b) fuochi a mano a luce rossa;
c) segnali fumogeni galleggianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;387#art-2