Art. 3

R e q u i s i t i

In vigore dal 17 nov 1999
1. I segnali di soccorso devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione. 2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto segnali di soccorso di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;387#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo