Art. 6
6 / 7Marcatura
In vigore dal 17 nov 1999
1. Ogni segnale di soccorso deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e leggibile con le seguenti indicazioni:
nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
nome o sigla del modello;
istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
data di fabbricazione;
estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;387#art-6