Art. 6

Norme transitorie

In vigore dal 17 nov 1999
1. I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo approvato dall'amministrazione italiana e da quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformità alla convenzione internazionale SOLAS '74, e successivi emendamenti, e marcate con data di produzione e collaudo anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione. 2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce retroriflettenti.
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