Art. 3
R e q u i s i t i
In vigore dal 17 nov 1999
1. I materiali di cui all', devono essere conformi al prototipo approvato dall'amministrazione.
2. Possono essere utilizzati a bordo delle unità da diporto anche mezzi di salvataggio di tipo approvato per il diporto dall'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;385#art-3