Art. 4
Caratteristiche
In vigore dal 17 nov 1999
1. Ogni salvagente, deve:
a) essere costruito con tecniche e materiali idonei;
b) non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da oscillazioni di temperature comprese fra -30(gradi)C e + 65(gradi) C;
c) se durante l'impiego viene immerso in mare, funzionare in acqua a temperature fra -1(grado) C e + 30(gradi) C;
d) essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e non essere impropriamente attaccato dall'acqua di mare nè dagli oli combustibili e dai funghi;
e) resistere al deterioramento causato dall'esposizione ai raggi solari;
f) essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione;
g) essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua;
h) avere dimensioni esterne non superiori agli 800 millimetri e interne non inferiori ai 340 millimetri;
i) essere costruito con materiale per sua natura galleggiante con esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio;
l) essere in grado di sostenere una massa di ferro di 14,5 chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore;
m) non seguitare a bruciare o a fondere dopo un'esposizione totale alla fiamma della durata di 2 secondi;
n) essere costruito in modo da resistere a una caduta in acqua da un'altezza di 10 m senza menomare la propria funzionalità di impiego nè quella dei componenti ad esso collegati;
o) avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi;
p) essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante, così da formare 4 festoni uguali;
q) essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5 centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno al toro costituente il salvagente.
2. Le luci ad accensione automatica, di cui alla lettera b) dell', devono:
a) essere in grado di restare accese in acqua;
b) essere in grado di illuminare con luce continua, di intensità luminosa non inferiore a due candele, tutte le direzioni dell'emisfero superiore, oppure di lampeggiare, con lampi intermittenti, ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con intensità luminosa di pari efficienza;
c) essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di soddisfare per un periodo di almeno 2 ore le disposizioni di cui alla lettera b);
d) essere in grado di resistere alla prova di caduta di cui alla lettera n) del comma 1.
3. Le cime galleggianti dei salvagente prescritte dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 20 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, devono:
a) essere non attorcigliabili;
b) avere un diametro non minore di 8 millimetri;
c) resistere a un carico di rottura non minore di 4 KN;
d) avere una lunghezza non minore di 30 metri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;385#art-4