Art. 4

Caratteristiche

In vigore dal 17 nov 1999
1. Ogni salvagente, deve: a) essere costruito con tecniche e materiali idonei; b) non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da oscillazioni di temperature comprese fra -30(gradi)C e + 65(gradi) C; c) se durante l'impiego viene immerso in mare, funzionare in acqua a temperature fra -1(grado) C e + 30(gradi) C; d) essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e non essere impropriamente attaccato dall'acqua di mare nè dagli oli combustibili e dai funghi; e) resistere al deterioramento causato dall'esposizione ai raggi solari; f) essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione; g) essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua; h) avere dimensioni esterne non superiori agli 800 millimetri e interne non inferiori ai 340 millimetri; i) essere costruito con materiale per sua natura galleggiante con esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio; l) essere in grado di sostenere una massa di ferro di 14,5 chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore; m) non seguitare a bruciare o a fondere dopo un'esposizione totale alla fiamma della durata di 2 secondi; n) essere costruito in modo da resistere a una caduta in acqua da un'altezza di 10 m senza menomare la propria funzionalità di impiego nè quella dei componenti ad esso collegati; o) avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi; p) essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante, così da formare 4 festoni uguali; q) essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5 centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno al toro costituente il salvagente. 2. Le luci ad accensione automatica, di cui alla lettera b) dell', devono: a) essere in grado di restare accese in acqua; b) essere in grado di illuminare con luce continua, di intensità luminosa non inferiore a due candele, tutte le direzioni dell'emisfero superiore, oppure di lampeggiare, con lampi intermittenti, ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con intensità luminosa di pari efficienza; c) essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di soddisfare per un periodo di almeno 2 ore le disposizioni di cui alla lettera b); d) essere in grado di resistere alla prova di caduta di cui alla lettera n) del comma 1. 3. Le cime galleggianti dei salvagente prescritte dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 20 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, devono: a) essere non attorcigliabili; b) avere un diametro non minore di 8 millimetri; c) resistere a un carico di rottura non minore di 4 KN; d) avere una lunghezza non minore di 30 metri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;385#art-4

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