Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 17 nov 1999
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti mezzi individuali di salvataggio, e relativi accessori, destinati esclusivamente alle unità da diporto:
a) salvagente anulari e salvagente a ferro di cavallo;
b) luci ad accensione automatica dei salvagente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;385#art-2