Art. 4
In vigore dal 28 dic 1999
1. I produttori che allevano il pollame secondo i tipi indicati nell'allegato A del presente regolamento sono iscritti presso le strutture regionali competenti, ove è ubicata la sede legale dell'allevamento in un elenco regionale, in conformità del modello C 1 allegato al presente regolamento. L'iscrizione al predetto elenco regionale avviene su domanda in carta legale degli interessati, da presentarsi secondo il facsimile precisato in allegato C.
2. In caso di strutture di allevamento ubicate in regioni diverse, il produttore, sia esso titolare o legale rappresentante dell'impresa, deve indicare nella domanda tutti gli elementi atti ad individuare dette strutture. Gli interessati devono indicare nella domanda:
a) il nome, la ragione sociale è l'ubicazione dell'allevamento o egli allevamenti;
b) i tipi di allevamento, specificando ogni particolare carattestica ai sensi dell'allegato A succitato;
c) il numero dei capi allevati per tipo di allevamento.
3. Solo il pollame fornito alle imprese di macellazione da produttori iscritti nell'elenco regionale può beneficiare delle diciture di cui all' del presente regolamento.
4. La sede legaleamministrativa dell'impresa di allevamento deve fornire tempestivamente alla struttura regionale competente tutte le variazioni giuridicotecniche verificatesi nell'ambito dell'azienda (cambiamento di sede, cessioni, ampliamenti), per le determinazioni da adottare.
5. Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio X carni, elenco regionale aggiornato dei produttori iscritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-09-10;465#art-4