Art. 2

In vigore dal 28 dic 1999
1. L'autorizzazione per l'uso di ciascuna delle diciture indicate all'articolo precedente è concessa ai macelli che utilizzino pollame prodotto in allevamenti che soddisfino alle condizioni indicate nell'allegato A del presente regolamento. Essa è rilasciata dalla struttura regionale competente ove ha sede legale il richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, su domanda dell'interessato, da presentarsi secondo il facsimile precisato in allegato B, e in conformità del modello allegato B 1. 2. Nel caso di stabilimenti di macellazione con impianti ubicati in regioni diverse, il titolare o legale rappresentante deve indicare nella domanda tutti gli elementi atti ad individuare detti impianti. 3. Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio X carni, l'elenco regionale aggiornato dei macelli autorizzati.
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