Art. 7

In vigore dal 28 dic 1999
1. I controlli sull'operato dei macelli e dei produttori sono svolti da organismi privati autorizzati o da autorità regionali pubbliche designate ai controlli, se presenti nel territorio. Gli organismi privati, individuati ai sensi dell'articololi 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato F devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio X carni - che provvede a richiedere al competente comitato di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 1 agosto 1998 ed operante presso il Ministero stesso, il parere di conformità. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro venti giorni dall'acquisizione del parere del comitato di valutazione; in difetto di rilascio, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, si forma il silenzioassenso. 3. Detti organismi di controllo effettuano ispezioni con costi a carico dei soggetti controllati per verificare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 10 e 11, commi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1538/91; queste ultime ispezioni hanno le seguenti frequenze minime: a) per gli allevamenti: almeno una volta per ciclo di produzione; b) per il mangimificio: almeno una volta per ogni formulazione utilizzata e comunque almeno una volta all'anno; c) per il macello: almeno quattro volte all'anno; d) per l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna forma di allevamento. 4. L'Organo di controllo una volta autorizzato dal Ministero per le politiche agricole deve qualificarsi nell'esercizio delle sue funzioni come Organismo autorizzato ai sensi del relativo decreto ministeriale, riportando sull'epigrafe gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. La vigilanza sugli organismi deputati ai controlli è effettuata dal Ministero per le politiche agricole per la sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti all'atto dell'autorizzazione e tramite le strutture regionali competenti per il controllo delle imprese ricadenti nel loro territorio.
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