Art. 3

In vigore dal 28 dic 1999
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione, le imprese di macellazione indicano nella relativa domanda, redatta in carta legale, i tipi di dicitura richiesti e, per ciascuno di essi: a) i nomi dei produttori del pollame iscritti all'albo regionale di cui al successivo ; b) l'ubicazione degli allevamenti; c) il numero dei capi allevati in ciascun allevamento per ciclo di produzione. 2. Alla domanda sono allegate le dichiarazioni dei produttori relative al tipo di allevamento col numero di capi allevati. 3. Qualora l'allevatore consegni gli animali a più di un impianto di macellazione, nella dichiarazione sono indicate la ragione sociale e l'ubicazione di ciascun macello. La firma del titolare o legale rappresentante dello stabilimento di macellazione nonché quelle poste in calce alle dichiarazioni provenienti dai produttori non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda o se l'istanza è corredata di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. 4. Ogni variazione delle suddette informazioni, relativa sia agli allevatori che agli impianti di macellazione è tempestivamente notificata, a cura della sede legale del macello, alla struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni, per le determinazioni da adottare.
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