Art. 5
Criteri per la concessione e per la determinazione del contributo finanziario
In vigore dal 28 set 1999
Criteri per la concessione
e per la determinazione del contributo finanziario
1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato sentita, in merito alla richiesta avanzata dalla camera, la competente rappresentanza diplomatica italiana.
2. Il contributo è determinato tenendo conto dei risultati raggiunti, accertati con l'applicazione dei succitati indicatori e standard, e della conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato nel limite del 50% delle spese sostenute relative al programma stesso, entro la dotazione finanziaria dell'amministrazione.
3. L'amministrazione si riserva la facoltà di negare ovvero ridurre il contributo quando il grado di autofinanziamento, che è un indice della capacità di azione della camera, sia inferiore al 50% delle entrate, risultanti dal bilancio consuntivo.
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