Art. 3
Progetti speciali
In vigore dal 28 set 1999
1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può proporre, alle singole camere di commercio italiane all'estero, specifici progetti di attività promozionale. In tal caso, le camere interessate ne assumono la responsabilità gestionale sulla base del piano finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-07-21;315#art-3