Art. 3

Progetti speciali

In vigore dal 28 set 1999
1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può proporre, alle singole camere di commercio italiane all'estero, specifici progetti di attività promozionale. In tal caso, le camere interessate ne assumono la responsabilità gestionale sulla base del piano finanziario.
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