Art. 4

Finanziamento dell'attività svolta

In vigore dal 28 set 1999
1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di contributo, la camera di commercio italiana all'estero invia al Ministero e alla rappresentanza diplomatica competente: a) la relazione sull'esecuzione del programma di attività; b) il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti o dal rapporto della società di revisione contabile; c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi camerali statutariamente competenti per l'approvazione del rendiconto di attività e del bilancio consuntivo; d) l'elenco dei soci effettivi al 31 dicembre di ogni anno, con l'indicazione del numero dei soci locali; e) la variazione statistica degli associati rispetto all'anno precedente; f) la composizione degli organi sociali. 2. La relazione sull'esecuzione del programma di attività si compone di schede informative concernenti i singoli progetti eseguiti. In ciascuna scheda si illustrano analiticamente: a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto; b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi standard; c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto; d) l'attività svolta per settore merceologico.
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