Art. 4
Finanziamento dell'attività svolta
In vigore dal 28 set 1999
1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di contributo, la camera di commercio italiana all'estero invia al Ministero e alla rappresentanza diplomatica competente:
a) la relazione sull'esecuzione del programma di attività;
b) il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti o dal rapporto della società di revisione contabile;
c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi camerali statutariamente competenti per l'approvazione del rendiconto di attività e del bilancio consuntivo;
d) l'elenco dei soci effettivi al 31 dicembre di ogni anno, con l'indicazione del numero dei soci locali;
e) la variazione statistica degli associati rispetto all'anno precedente;
f) la composizione degli organi sociali.
2. La relazione sull'esecuzione del programma di attività si compone di schede informative concernenti i singoli progetti eseguiti. In ciascuna scheda si illustrano analiticamente:
a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto;
b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi standard;
c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto;
d) l'attività svolta per settore merceologico.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-07-21;315#art-4