Art. 2

Domanda di contributo e programma di attività

In vigore dal 28 set 1999
1. La domanda di ammissione al contributo è presentata al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, e inviata alla rappresentanza diplomatica competente. 2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Alla domanda sono allegati: a) il programma dell'attività volta a sviluppare le relazioni commerciali con l'Italia; b) il bilancio preventivo; c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi camerali statutariamente competenti per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. 4. Il programma di cui al comma 3, lettera a), si articola in progetti, ciascuno dei quali è descritto analiticamente in modo da illustrare, tenuto conto dell'interesse del mercato locale sia nel breve, che nel medio e lungo periodo: a) le singole azioni; b) gli obiettivi da conseguire con il progetto; c) la finalizzazione della spesa ed il rapporto della stessa con i benefici attesi. 5. Il programma di cui al comma 3, lettera a), reca, inoltre, la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualità delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti, nonché la descrizione dell'attività destinata a ciascun settore merceologico. 6. Il Ministero approva i progetti dell'attività verificandone la validità tecnicoeconomica. Per valutare il contributo che le iniziative camerali apportano allosviluppo degli scambi commerciali con l'Italia, il Ministero tiene anche conto della loro corrispondenza alle direttive per l'attività promozionale, emanate dal Ministro stesso. 7. I progetti si intendono approvati qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente, il Ministero non formuli osservazioni.
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