Art. 5
Valutazione economicofinanziaria
In vigore dal 26 mag 1999
1. La concessione del mutuo è compatibile con altre forme di finanziamento pubblico o privato, nazionale o internazionale.
2. La commissione per il credito cinematografico esamina i progetti ai sensi dell', valutando come titolo preferenziale la presenza del maggior finanziamento autonomo e di un documentato piano di distribuzione.
3. Il gestore del fondo di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, provvede all'istruttoria del mutuo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte del Dipartimento.
4. I progetti che hanno ricevuto la concessione del mutuo devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dall'erogazione del medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 marzo 1999
Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 59
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-03-18;126#art-5