Art. 5

Valutazione economicofinanziaria

In vigore dal 26 mag 1999
1. La concessione del mutuo è compatibile con altre forme di finanziamento pubblico o privato, nazionale o internazionale. 2. La commissione per il credito cinematografico esamina i progetti ai sensi dell', valutando come titolo preferenziale la presenza del maggior finanziamento autonomo e di un documentato piano di distribuzione. 3. Il gestore del fondo di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, provvede all'istruttoria del mutuo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte del Dipartimento. 4. I progetti che hanno ricevuto la concessione del mutuo devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dall'erogazione del medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 marzo 1999 Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1999 Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 59
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