Art. 3
Domanda di finanziamento
In vigore dal 26 mag 1999
1. Al fine di ottenere il mutuo, il produttore del cortometraggio presenta, unitamente alla denuncia di inizio lavorazione ed ai documenti previsti dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, domanda di finanziamento al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali di seguito indicato come "Dipartimento", corredata da una relazione degli autori che indichi le finalità artistiche e culturali dell'opera e dal piano di distribuzione della medesima, nonché da una prova, non superiore a tre minuti, del cortometraggio da realizzare. Tale prova può essere ripresa anche su supporto digitale ovvero da un filmato di un'opera precedentemente realizzata dal medesimo autore.
2. Il Dipartimento, ove necessario, richiede l'ulteriore documentazione idonea a comprovare la sussistenza nel cortometraggio dei requisiti di cui al presente regolamento.
3. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno. I mutui di cui all', comma 3, sono concessi nel numero massimo di dieci per ciascun semestre. I mutui eventualmente non concessi nel primo semestre sono disponibili nel semestre successivo.
4. Ciascun produttore può presentare non più di due domande per ciascun anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-03-18;126#art-3