Art. 2
Determinazione del mutuo
In vigore dal 26 mag 1999
1. Il mutuo è concesso nel limite massimo del novanta per cento del costo preventivato, valutabile fino ad un massimo di lire cento milioni.
2. Il mutuo è assistito dal fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, nella misura massima del novanta per cento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-03-18;126#art-2