Art. 4

Esame della domanda

In vigore dal 26 mag 1999
1. La domanda di cui all', comma 1, è istruita dal Dipartimento ed è esaminata dalla commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per i ragazzi, ai fini dell'espressione di parere sulla sussistenza di rilevanti finalità culturali e artistiche, entro trenta giorni da ciascuna delle scadenze di cui all', comma 3. In presenza di parere favorevole, la concessione e l'entità del finanziamento è disposta dal capo del Dipartimento, previo parere della commissione per il credito cinematografico. 2. Le domande sono istruite dal Dipartimento secondo l'ordine di arrivo. Tuttavia, sono preliminarmente istruite le domande relative a cortometraggi realizzati da autori diplomati presso la Scuola nazionale di cinema, ovvero di età non superiore a trenta anni.
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