Art. 6

In vigore dal 19 dic 2017
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 gennaio 1999 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanità Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 13

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-01-20;76#art-6

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