Art. 5
In vigore dal 19 dic 2017
1. I sistemi di recupero dei vapori da installare sulle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156.
2. Ai fini dell'installazione dei sistemi di recupero dei vapori negli impianti di distribuzione dei carburanti si applica quanto previsto all' del decreto di cui al comma 1.
3. Le procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori a carico dell'esercente dell'impianto di distribuzione dei carburanti sono quelle individuate all' del decreto di cui al comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-01-20;76#art-5