Art. 4

In vigore dal 19 dic 2017
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazioni di cui all', comma 1, devono trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti secondo la tempistica ed i criteri di cui all'. Il piano si ritiene approvato ove entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari di autorizzazioni. 2. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 deve riportare il numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti nonché l'erogato totale e specificare per ognuno di detti impianti, suddivisi su base provinciale nonché, nel caso dei comuni individuati nell'allegato 1, su base comunale: la data del rilascio della autorizzazione, l'ubicazione, l'erogato, lo stato di adeguamento alla data del 3 dicembre 1997 nonché la data prevista per l'adeguamento. 3. Possono essere apportate modifiche al piano di adeguamento di cui al comma 1, fermi restando i termini temporali e i criteri previsti all'. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai Ministeri indicati al comma 1. 4. I titolari di autorizzazioni che non presentino il piano di cui al comma 1 nei termini ivi previsti devono adeguare tutti i loro impianti entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

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urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-01-20;76#art-4

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Art. 4 Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori. — Testo vigente | Portale Normativo