Art. 3

In vigore dal 19 dic 2017
1. Entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni relative ad un numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti superiore a cinque, devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano già attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi all', tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari. In ogni caso entro la stessa data i titolari di cui sopra devono dotare almeno la metà dei loro impianti preesistenti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, di dispositivi di recupero dei vapori per le pompe di distribuzione delle benzine. 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, entro il 30 settembre 1999 i soggetti di cui al comma 1, devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano già attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi all', tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 70% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari. 3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 settembre 1999 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1 devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori. 4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori. 5. A decorrere dalla data di adeguamento, indicata al comma 1, deve essere conservata presso il singolo impianto di distribuzione dei carburanti e messa disposizione dell'autorità competente una autocertificazione del titolare dell'autorizzazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi nonché la data prevista per l'adeguamento a quanto ivi prescritto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Le tue annotazioni

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urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-01-20;76#art-3

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