Art. 5

In vigore dal 5 mar 1999
1. Per l'applicazione del regime di esenzione i titoli sono depositati presso la Poste italiane S.p.a. 2. La Poste italiane S.p.a. comunica in via telematica all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, anche mediante più trasmissioni, secondo specifiche tecniche e relative modalità di attuazione che verranno stabilite con successivo decreto ministeriale, i seguenti dati relativi ai proventi corrisposti nel semestre precedente: a) codice dell'investitore; b) dati anagrafici dell'investitore; c) codice del rappresentante legale; d) dati anagrafici del rappresentante legale; e) codice Stato dell'investitore; f) dati dell'autorità fiscale di ciascun Paese di residenza del beneficiario; g) data di presentazione delle attestazioni e dei relativi periodi di validità ai sensi dell', comma 2; h) dati identificativi del titolo; i) data di emissione del titolo; l) valore nominale del titolo; m) data del pagamento degli interessi; n) ammontare degli interessi maturati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro delle comunicazioni Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 53
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-12-23;511#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo