Art. 3
In vigore dal 5 mar 1999
1. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva, la Poste italiane S.p.a. comunica alla Cassa depositi e prestiti, entro il 20 aprile di ciascun anno, l'ammontare dell'imposta applicata sugli interessi corrisposti nell'anno solare precedente.
2. La Cassa depositi e prestiti provvede a versare in un'unica soluzione alla tesoreria provinciale dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
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