Art. 4
In vigore dal 5 mar 1999
1. Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996, la Poste italiane S.p.a. acquisisce l'attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi dei buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 6, redatta in conformità al modello approvato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
2. L'attestazione di cui al comma 1, può essere acquisita anche all'atto del pagamento, semprechè dall'attestazione stessa risulti specificamente che le condizioni richieste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, non siano variate durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi. Qualora il beneficiario abbia mutato residenza durante il predetto periodo, l'attestazione è acquisita con riferimento a ciascuno dei Paesi di cui al comma 1, in cui il beneficiario ha avuto la residenza.
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