Art. 2
In vigore dal 5 mar 1999
1. Sui titoli di cui all', comma 1, l'imposta sostitutiva prevista dall', comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, è applicata dalla Poste italiane S.p.a. all'atto del pagamento degli interessi, premi ed altri frutti.
2. La Poste italiane S.p.a. tiene evidenza delle posizioni relative ai soggetti ai quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
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