Art. 5

In vigore dal 14 gen 1999
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data, limitatamente alle province delle regioni a statuto ordinario. 2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni nelle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano finché dette regioni e province non provvederanno all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 dicembre 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 80
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