Art. 2
In vigore dal 14 gen 1999
1. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale delle imposte dovute sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare l'importo dell'imposta relativa ai premi ed accessori contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e delle macchine agricole, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e ad effettuare, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, distinti versamenti a favore di ogni provincia nella quale hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario, utilizzando il modello di pagamento o il bollettino di conto corrente postale di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 5 del decreto dirigenziale 9 dicembre 1997.
Storico versioni
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